Ancora una decisione favorevole all'utilizzo dei fondi ex art.208 cds per pagare gli straordinari della Polizia Municipale
REPUBBLICA
ITALIANA N. 1136-01 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N. 1697 Reg. Gen.
ANNO 2000
Sul
ricorso n.1697/2000 proposto dal COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco
pro-tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore La Marca e Carmelo
Lauria ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'ufficio legale, via
Maqueda n.182;
contro
Il
Comitato Regionale di Controllo - Sezione Centrale in persona del legale
rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
presso il cui Ufficio Distrettuale di Palermo è per legge domiciliato;
per
l'annullamento
previa
sospensione, della decisione tutoria n.1274/980 del 23/3/2000, pervenuta il
29/3/2000, con la quale è stata annullata la deliberazione della G.M. n.47 del
10/2/2000, avente ad oggetto "Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie conseguenti a violazioni del Codice della strada - Determinazione
delle quote da destinare alle finalità previste dall'art. 208 del D.Lgs.vo
30/4/1992 n.285";
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio, con memoria, dell'Avvocatura dello
Stato per il Co.Re.Co. intimato;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista l'ordinanza collegiale n.1120 del 21/6/00 di accoglimento della domanda
incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
Designato relatore alla pubblica udienza del 22/05/2001 il Consigliere Cosimo Di
Paola:
Uditi l'avv.to Sergio Palesano - delegato dall'avv.to C. Lauria - per il Comune
di Palermo ricorrente e l'Avv.to dello Stato Giuseppe Massimo Rubino, per il
Co.Re.Co. intimato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con
ricorso a questo Tribunale notificato il 26/5/2000 e depositato il 7/6/2000 il
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore impugnava la decisione
negativa di controllo, in epigrafe specificata e ne chiedeva l'annullamento,
previa sospensione, accordata con l'ordinanza collegiale suindicata , vinte le
spese, deducendo i motivi di censura seguenti:
1 - La delibera annullata non poteva essere esaminata dall'organo di controllo
poiché non rientra in alcuno dei casi di controllo preventivo di legittimità
necessario previsti dal combinato disposto dell'art.15, comma 1 e dall'art.17
comma 1 e 3 della L. 3 dicembre 1991 n.44. Né ricorre l'ipotesi di controllo
preventivo di legittimità su richiesta dell'Ente poiché manca una espressa
manifestazione di volontà dell'organo deliberante di sottoporre l'atto a
controllo.
2 - (Le censure seguenti sono enucleabili dalla esposizione in fatto ed
attengono ai rilievi formulati dal Co.re.co. sulla deliberazione annullata).
- Non sussiste la denunciata violazione dell'art.49 del D. Lgs. 29/93 e
dell'art.2 comma 3°, D.Lgs. 80/98 - secondo cui l'attribuzione di incrementi
retributivi può avvenire solo mediante contratto collettivo - in quanto nella
specie si è trattato della diversa ipotesi di "reperimento di risorse per
il finanziamento di oneri relativi a voci previste dal C.C.N.L. (lavoro
straordinario e/o progetti obiettivi)".
- Non occorrevano i pareri sulla regolarità tecnica e contabile, in quanto la
delibera non comportava alcun impegno di spesa.
- Non v'è una duplice assegnazione di quote alla mobilità ciclistica.
Con ordinanza collegiale n.1120 del 21 giugno 2000 veniva accolta la domanda
incidentale di sospensione della decisione negativa di controllo impugnata.
Si costituiva per il Co.Re.Co. intimato l'Avvocatura dello Stato con memoria con
cui ha sostenuto la legittimità della decisione impugnata, concludendo quindi
per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2001 i procuratori delle parti hanno chiesto
che il ricorso venisse posto in decisione.
DIRITTO
Il
ricorso è fondato.
1. Il Comune di Palermo contesta, nella esposizione in fatto, i singoli
rilievi posti a base della decisione negativa di controllo impugnata e poi
deduce (formalmente) un unico motivo, sostanzialmente : "carenza di
potere" dell'organo di controllo, in quanto la delibera in questione non
sarebbe soggetta a controllo preventivo di legittimità nè necessario, né
eventuale né su iniziativa della Giunta, poiché l'atto sarebbe stato inviato
al Co.Re.Co. per "mero disguido e/o errore".
Il Collegio è tenuto ad esaminare il ricorso nel suo complesso e quindi anche
le doglianze esposte in narrativa.
1.1. La dedotta carenza di potere non può ritenersi sussistente nella
specie.
Stabilisce l'art.15, comma 2°, della L.r. n.44/1991 che: "Sono altresì
soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte
intendono di propria iniziativa sottoporre al Comitato".
L'espressione "di propria iniziativa" non può essere intesa - come ha
esattamente osservato l'Avvocatura dello Stato - nel senso che occorra una
espressa manifestazione di volontà dell'organo deliberante di sottoporre a
controllo il proprio atto, essendo sufficiente, viceversa, un comportamento
concludente dello stesso organo.
Il che deve ritenersi avvenuto nella specie, in quanto la deliberazione in
questione risulta trasmessa al Co.Re.Co. con la specifica annotazione "Per
i provvedimenti di competenza si trasmettono le retroelencate
deliberazioni" (circostanza, questa, incontestata).
Inoltre, l'intendimento di trasmettere l'atto all'organo di controllo viene
espressamente formulato nella proposta di deliberazione.
1.2. La decisione negativa di controllo impugnata si basa sulle
considerazioni che possono riassumersi nei termini seguenti:
- mancanza del parere di regolarità contabile;
- gli interventi per la mobilità ciclistica vengono inseriti due volte nello
schema delle percentuali di assegnazione dei proventi delle contravvenzioni
contenuto nella delibera;
- le quote dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art.208 Cod.
str. non possono essere utilizzate per pagare il salario accessorio degli agenti
di P.M. in quanto, altrimenti, si violerebbe l'art.49 D.Lgs.29/93 e l'art. 2
comma 3° D.Lgs. 80/98 in base a cui l'attribuzione di incrementi retributivi può
avvenire solo mediante contratto collettivo.
Le censure mosse a tali rilievi dal Comune, possono condividersi.
- Sul primo punto va osservato che, in effetti, la deliberazione in esame non
comporta propriamente un impegno di spesa, quanto piuttosto la destinazione di
una particolare entrata a determinate finalità previste dal Codice della
strada. Sicchè non si rendeva necessaria l'acquisizione del parere di regolarità
contabile, previsto dall'art. 53 della L.142/1990.
- Sul secondo punto occorre considerare che - così come deduce il Comune di
Palermo - nella proposta di deliberazione la percentuale attribuita al
miglioramento della circolazione stradale, compresa la realizzazione di
interventi a favore della mobilità ciclistica era pari al 55,32%; nel
dispositivo, modificativo della proposta, risulta ridotta tale percentuale, in
complesso al 47,76%, di cui il 2,5% viene specificamente riservato alla mobilità
ciclistica.
L'unica (apparente) anomalia da cui l'organo di controllo fa discendere il
rilievo suindicato, discende dal fatto che l'intervento a favore della mobilità
ciclistica risulta inserito, una prima volta, inglobato nell'ambito del
miglioramento della circolazione stradale ("miglioramento della
circolazione sulle strade, compresa la realizzazione di interventi in favore
della mobilità ciclistica: 45,26%") e poco più avanti, nello stesso
schema di percentuali, separatamente ("realizzazione di interventi a favore
della mobilità ciclistica: 2,5 %").
Ora, in relazione a ciò, ritiene il Collegio di condividere l'assunto del
Comune, che si tratti non di una duplice attribuzione di quota alla medesima
finalità (il che si risolverebbe in un evidente ed ingiustificabile errore)
bensì, in sostanza, solo di una non perspicua espressione dell'intendimento
dell'Amministrazione, di assegnare cioè alla mobilità ciclistica il 2, 5% dei
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in questione.
Si consideri al riguardo che l'identificazione del contenuto dell'atto deve
essere effettuata in relazione al potere che la p.a. ha inteso esercitare,
risultando così legittima l'interpretazione coerente con il comportamento
complessivo tenuto da essa amministrazione alla stregua del principio fissato
dall'art. 1362 comma 2, c.c., e comunque l'interpretazione deve privilegiare la
legittimità del provvedimento ovvero la sua utilità secondo il criterio di
conservazione degli atti amministrativi (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 31 maggio
1999, n. 925).
- Quanto, infine, al terzo rilievo, va osservato che
l'art. 208, 4° comma, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 prevede che: "I
proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle
finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle
strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla
redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici
necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla
realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in
misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale,
in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani,
disabili (149/a). Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della
giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità."
La dizione della norma: "miglioramento della circolazione sulle
strade" è di portata così ampia e generica (come riconosce l'Avvocatura
dello Stato) da consentire, ad avviso del Collegio, l'utilizzo dei proventi in
questione anche per il pagamento del lavoro straordinario ai vigili urbani che,
sia pure indirettamente, persegue la finalità di contribuire appunto al
miglioramento della circolazione stradale.
Gli interventi indicati dalle norme del Codice della strada - fra cui quella in
esame - non possono che avere, in relazione alla suddetta generica espressione,
valore solamente indicativo.
Esattamente poi, osserva il Comune di Palermo, non si tratta di attribuire in
questo modo trattamenti economici non previsti dal contratto, ma del reperimento
di risorse per il finanziamento di oneri relativi a voci previste dal C.C.N.L.,
cioè lavoro straordinario e/o progetti obiettivi.
In conclusione il ricorso è fondato e va accolto col conseguente annullamento
della decisione negativa di controllo impugnata.
Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti, a ciò sussistendo
giusti motivi, tenuto anche conto della natura pubblica di entrambe.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il
ricorso in epigrafe ed annulla, per l'effetto, il provvedimento impugnato, nella
stessa epigrafe indicato;
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così
deciso in Palermo il 22 maggio 2001, in Camera di Consiglio, con l'intervento
dei signori magistrati:
Giorgio Giallombardo, Presidente;
Cosimo Di Paola, Consigliere estensore;
Nicola Maisano, Referendario;
Laura Malerba, Segretario.
Depositata
in Segreteria il 21.08.2001
Il
Segretario
Laura Malerba